martedì 22 marzo 2016

Il cotratto giuridico


L’articolo 1321 del codice civile regola il contratto che viene definito:

“Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, modificare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

Il contratto è bilaterale, cioè un accordo tra due o più parti. Il concetto di autonomia dei privati, cioè che entrambe le parti che stipulano un contratto devo essere sicuri di concluderlo in modo libero e non obbligate dalla controparte o da terzi, altrimenti il contratto risulterà nullo. Costituire è dar vita a un rapporto giuridico, cioè che l’accordo e regolato dal diritto. Un rapporto giuridico di tipo patrimoniale, significa avere una valutazione economica. È sempre possibile estinguere (cancellare) o modificare l’accordo quando le parti, concorde, vogliono.

Il contratto si considera concluso nel momento in cui la parte proponente (colui che fa la proposta), viene a conoscenza dell’accettazione della controparte.