martedì 22 marzo 2016

Il cotratto giuridico


L’articolo 1321 del codice civile regola il contratto che viene definito:

“Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, modificare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

Il contratto è bilaterale, cioè un accordo tra due o più parti. Il concetto di autonomia dei privati, cioè che entrambe le parti che stipulano un contratto devo essere sicuri di concluderlo in modo libero e non obbligate dalla controparte o da terzi, altrimenti il contratto risulterà nullo. Costituire è dar vita a un rapporto giuridico, cioè che l’accordo e regolato dal diritto. Un rapporto giuridico di tipo patrimoniale, significa avere una valutazione economica. È sempre possibile estinguere (cancellare) o modificare l’accordo quando le parti, concorde, vogliono.

Il contratto si considera concluso nel momento in cui la parte proponente (colui che fa la proposta), viene a conoscenza dell’accettazione della controparte.

Elementi essenziali del contratto

  1. L’oggetto del contratto: è costituito dai beni e dai diritti che le parti hanno voluto costituire, modificare o estinguere con il contratto, sarebbe quel bene o diritto che si vuole comprare o vendere. In se l’oggetto può essere: lecito, possibile, determinato o determinabile;
  2. La causa: è lo scopo immediato di tutti coloro che si intende raggiungere quando si stipula un contratto. Non va confuso con i motivi che sono strettamente personali, quindi non sono rilevati per il diritto, a meno che non siano illeciti;
  3. La forma (se richiesta dalla legge): è il modo esteriore di manifestazione della volontà, può essere orale o scritta (= solo se richiesta dalla legge), si preferisce quasi sempre, nei contratti importanti, farla per iscritto altrimenti ognuno è libero di fare come preferisce; 
  4. Cosa molto importante è che bisogna avere tutti gli elementi essenziali se no il contratto può risultare nullo
  5. L’accordo tra le due o più parti;

Forma scritta del contratto 

  1.  Scrittura privata: redatto dalle parti senza obbligo che ci sia presente un notaio;
  2. Scrittura privata autenticata: redatto dal notaio e il notaio che controlla le firma (esempio: S.n.c.); 
  3. Atto pubblico: è il cosiddetto contratto di società come le S.p.A., è redatto dal notaio, firmato sia dal notaio che dalle parti, per renderlo 100% veritiero; c’è una certa sicurezza contro le frodi fiscali; 

Elementi accidentali


Sono quegli elementi non richiesti dalla legge, ma che le parti possono inserire per realizzare interessi particolari (propri). Questi elementi accidenti sono:
  • Condizione: è un avvenimento futuro ed incerto dal quale dipende l’efficacia o la risoluzione del contratto;
  • Termine: è un avvenimento futuro o certo dal quale dipende l’efficacia o la risoluzione del contratto;
  • Modo: o onere condiziona il contratto in quanto obbliga alla esecuzione di una determinata attività per beneficiare degli effetti del contratto (es. ti donerò la mia villa se curerai il giardino);

Invalidità del contratto


Il contratto non è valido quando presenta dei gravi difetti che impediscono di produrre gli effetti tra le parti.
Le cause  di invalidità sono:
  •  Nullità;
  • Annullabilità;
  • Rescindibilità;

Queste cause si verificano al momento della conclusione del contratto.

Nullità


Un contratto nullo non produce effetti. È la causa di invalidità più grave. Le principali cause di nullità si hanno:
  • Quando manca uno degli elementi essenziali il contratto non è valido. Esempio: un contratto di società viene richiesto su scrittura ed è necessario l’atto pubblico, se non viene stipulato, il contratto risulterà nullo.
  • Quando la causa è illecita, cioè contro la legge;
  • Quando il motivo è illecito;
  • Quando l’oggetto è indeterminato ed impossibile;

N.B.: il contratto non è sanabile, cioè non si può fare nessun tipo di accordo per farlo diventare valido.
Chiunque può esercitare l’azione per dichiararlo nullo. Inoltre il contratto è imprescrittibile, cioè non c’è scadenza posso chiedere l’annullamento quando voglio.

Annullabilità


Un contratto è annullabile quando presenta dei difetti meno gravi rispetto a quelli che determinano la nullità del contratto.
Si può annullare a causa di:
  • Vizi del consenso (errore, violenza e dolo): l’errore è una falsa rappresentazione della realtà che a prodotto un contraente a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso. Il dolo consiste in una serie di raggiri che inducono un contraente che altrimenti non avrebbe concluso oppure lo avrebbe concluso a condizione diverse (la pubblicità è un Dolus bonus. Invece quando si ha il Dolus malus si porta il contratto all’annullabilità). La violenza è una minaccia di un male ingiusto che induce un soggetto a concludere un contratto che non avrebbe mai concluso. Si tratta di violenza morale;
  •  Incapacità legale o naturale di una delle due parti al momento della conclusione contratto:
  1. L’incapace legale: è il minorenne e/o l’interdetto. Esistono due tipi di interdetto quello legale, cioè il maggiore di età che è stato condannato a una pena detentiva maggiore di 5 anni o all’ergastolo. Esiste anche l’interdetto giudiziale, è dichiarato dal giudice. Ha entrambi gli interdetti viene dichiarato un tutore per la conclusione del contratto;
  2. L’incapace naturale: nel caso in cui il contratto venga concluso da un incapace naturale il contratto è annullabile a condizione che si provi  

Rescindibilità


L’azione di rescindibilità ha lo scopo di portare ad equità un contratto che sia stato concluso sotto la pressione di circostanze eccezionali che possono consistere in uno stato di pericolo o di bisogno; Pensiamo al caso in cui una madre vede rischiare di annegare suo figlio e non è in grado di prestargli soccorso; in tale situazione potrebbe promettere una grossa somma di denaro a chi lo porterà in salvo. Pensiamo ancora all'ipotesi di chi trovandosi in stato di bisogno vende un bene prezioso al di sotto della metà del suo valore. Entrambi i contratti sono stati conclusi sotto la spinta di situazioni particolari, ben note a tutti i contraenti, situazioni che hanno cagionato una particolare iniquità nelle condizioni negoziali.
Proprio per permettere un riequilibrio delle condizioni negoziali, il legislatore ha concesso l'azione di rescissione, lasciando la scelta alla parte svantaggiata se mantenere in vita il contratto oppure rescinderlo, facendone cessare l'efficacia.

Risoluzione del contratto


Risoluzione: scioglimento del contratto, per fatti che si siano verificati dopo la conclusione del contratto. Può essere determinata dalla seguenti cause:
  • Inadempimento;
  • Impossibilità sopravvenuta;
  • Eccessiva onerosità sopravvenuta;

Inadempimento
 

Significa che non si rispettano gli obblighi scaturiti dal contratto. Ci sono due tipi di inadempimento:
  1. Clausola risolutiva espressa: (scritta), stabilisce che se una delle due parti è inadempiente il contratto viene annullato. UNICO VINCOLO comunicare all’altra parte che si vuole fare uso della clausola;
  2. Diffida ad adempiere: (scritta), la parte che vorrebbe adempiere obbliga la parte inadempiente (chi non ha rispettato gli obblighi contrattuali) a rispettare gli impegni presi in un determinato tempo (15 gg) altrimenti il contratto si intende risolto. L’inadempimento obbliga l’inadempiente a risarcire il danno, procurato al creditore. La somma che dovrà pagare sarà comprensiva di danno emergente (danno economico) e lucro cessante (mancato guadagno);

Impossibilità sopravvenuta


Se si verifica una situazione imprevista e imprevedibile che non permette ad una delle due parti di rispettare gli obblighi contrattuali.
In tale caso il contratto si intende risolto, liberando l’inadempimento da ogni responsabilità.

Eccessiva onerosità sopravvenuta


Se a causa di avvenimenti straordinari e imprevedibili, il prezzo che una delle due parti deve pagare, subisce un aumento superiore alle normali oscillazioni del mercato, il cliente (colui che subisce la variazione del prezzo) può chiedere la risoluzione del contratto senza penalità.

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